Art. 5.
(Interventi a favore di
immobili di proprietà privata).

      1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili di proprietà privata distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuare secondo i criteri e nei limiti dei parametri di cui all'articolo 3, è concesso:

          a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione, da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento e nel limite delle superfici preesistenti aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario;

          b) per gli immobili gravemente danneggiati, un contributo pari al costo degli interventi sulle strutture, compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, nonché delle parti comuni dell'intero edificio.

      2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli edifici alla data in cui si è verificato il danno per effetto della crisi sismica, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si sostituiscono ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto.
      3. I comuni provvedono a far eseguire le demolizioni necessarie agli interventi di cui al comma 1.
      4. In caso di inadempienza dei comuni per gli interventi di cui al comma 3, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a un mese, e decorso inutilmente il predetto termine, la regione si sostituisce al comune inadempiente, nominando un commissario ad acta.

 

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